| Home | Nostri Articoli | News | Libri consigliati | Link utili | Comunica con la redazione |

Cerca libri su Macrolibrarsi per in

  Documenti di credito

 

Oltre ai titoli di credito esistono dei documenti che, pur non essendo dotati di titolarità (del diritto cartolare) godono di legittimità (all'esercizio dello stesso). Essi si differenziano dai titoli di credito, quindi, per il fatto che mentre nei titoli di credito titolarità (proprietà) e legittimità (possesso) possono entrambe esistere anche se non sempre coincidono nella stessa persona, nei documenti di credito la titolarità non viene garantita e di conseguenza è il possessore del documento che ha diritto alla prestazione.

 

 

Da tale differenza ne consegue un'altra importante: che se nei titoli di credito è necessario garantire il trasferimento del diritto cartolare attribuendo ad essi un ulteriore diritto letterale ed autonomo (in quanto la titolarità è un diritto garantito nei titoli di credito), ciò non è necessario nei documenti di credito (1). Tale garanzia, infatti, è conseguenza logica della necessità di permettere il trasferimento del diritto cartolare pur in mancanza di titolarità dello stesso. Il legislatore, in altre parole, nei titoli di credito e nei documenti di credito dà priorità alla circolazione del diritto rispetto alla reale titolarità dello stesso; ovvero dà priorità al denaro, al bene o ad servizio sottostante il diritto piuttosto che all'essere umano titolare dello stesso. Scelta questa alquanto discutibile, indice di un diritto più positivistico che umanistico.

 

Tali documenti di credito vengono solitamente distinti in documenti di legittimazione ed in titoli impropri, dove mentre i primi si limitano a garantire la legittimità del diritto, i secondi garantiscono anche la trasferibilità (o circolazione) del diritto. Sono esempi di documenti di legittimazione le carte di credito, carte di prelievo (2), biglietti di viaggio, di cinema, di teatro, biglietti della lotteria, scontrini di deposito di bagagli (3), carte ricaricabili, buoni pasto, buoni sconto, certificati di deposito (nominativi), libretti di deposito (nominativi). Sono invece esempi di titoli impropri le polizze di assicurazione all'ordine o al portatore, i vaglia postali.

 

Possiamo distinguere i documenti di credito monetari da quelli non monetari. Appartengono alla prima categoria le carte di credito, carte di prelievo, biglietti della lotteria (con vincite in denaro), carte ricaricabili, polizze di assicurazione, vaglia postali, certificati di deposito (nominativi), libretti di deposito (nominativi). Appartengono alla seconda categoria i biglietti di viaggio, di cinema, di teatro, biglietti della lotteria (con vincite in beni o servizi), scontrini di deposito di bagagli, buoni pasto, buoni sconto.

 

Risulta evidente per quanto detto che i documenti di credito, mancando di titolarità, sono decisamente meno garantiti dal legislatore rispetto ai titoli di credito.  Essendo inoltre i documenti di credito monetari solitamente non fruttuosi (4), essi sono solitamente coerenti con la presenza di una vera misura del valore, ossia di una vera Moneta come descritta nel nostro materiale.

 

 

 

 

Note:

 

(1) in essi l'acquisto del diritto è non letterale e derivativo (anziché autonomo).

 

(2) le carte di prelievo sono quelle che solitamente chiamiamo carte bancomat. Vengono anche chiamate carte di debito, termine a nostro avviso fuorviante dato che pur sempre rappresentano uno strumento monetario, che permette cioè il prelievo di un credito esistente da qualche parte. Si differenziano dalle carte di credito per il fatto che quest'ultime hanno anche una funzione strettamente creditizia: permettono cioè di creare un debito nei confronti dell'emittente di tale carta.

 

(3) da non confondere naturalmente con gli scontrini fiscali, i quali insieme a fatture e ricevute fiscali sono dei documenti probatori del pagamento di un bene o servizio, a puro fine fiscale. E non rappresentano quindi un diritto alla prestazione di un credito monetario (a differenza dei titoli di credito monetari e dei documenti di credito monetari).

 

(4) la logica comune o buon senso richiede che solo il proprietario di qualcosa goda degli eventuali frutti di tale oggetto di proprietà. Secondo tale logica, un titolo monetario può essere fruttuoso in quanto gode di titolarità del diritto monetario sottostante e può quindi godere di un profitto o interesse derivante dal diritto di cui è titolare. Un documento di credito, mancando di titolarità (proprietà), può godere solo del diritto in esso incorporato e non dei suoi frutti.

 

11/10/2005

 

 

 

Per ordinare i tuoi libri preferiti fai clic qui

Google
 
Web Signoraggio.info

 

 

 

 

3D animated signs

 

 Signoraggio.info

 

Ascensione.com Signoraggio.info Veroamore.info Ascensione.org