Documenti di
credito
Oltre
ai titoli di credito esistono dei documenti che, pur non essendo dotati di
titolarità (del diritto cartolare) godono di legittimità
(all'esercizio dello stesso). Essi si differenziano dai titoli di credito,
quindi, per il fatto che mentre nei titoli di credito titolarità
(proprietà) e legittimità (possesso) possono entrambe esistere anche se
non sempre coincidono nella stessa persona, nei documenti di credito la
titolarità non viene garantita e di conseguenza è il possessore del
documento che ha diritto alla prestazione.
Da
tale differenza ne consegue un'altra importante: che se nei titoli di
credito è necessario garantire il trasferimento del diritto cartolare
attribuendo ad essi un ulteriore diritto letterale ed autonomo (in quanto
la titolarità è un diritto garantito nei titoli di credito), ciò non è
necessario nei documenti di credito (1). Tale garanzia, infatti, è
conseguenza logica della necessità di permettere il trasferimento del
diritto cartolare pur in mancanza di titolarità dello stesso. Il
legislatore, in altre parole, nei titoli di credito e nei documenti di
credito dà priorità alla circolazione del diritto rispetto alla reale
titolarità dello stesso; ovvero dà priorità al denaro, al bene o ad
servizio sottostante il diritto piuttosto che all'essere umano titolare
dello stesso. Scelta questa alquanto discutibile, indice di un diritto
più positivistico che umanistico.
Tali
documenti di credito vengono solitamente distinti in documenti di
legittimazione ed in titoli impropri, dove mentre i primi si
limitano a garantire la legittimità del diritto, i secondi garantiscono
anche la trasferibilità (o circolazione) del diritto. Sono esempi di
documenti di legittimazione le carte di credito, carte di prelievo (2),
biglietti di viaggio, di cinema, di teatro, biglietti della lotteria,
scontrini di deposito di bagagli (3), carte ricaricabili, buoni pasto,
buoni sconto, certificati di deposito (nominativi), libretti di deposito
(nominativi). Sono invece esempi di titoli impropri le polizze di
assicurazione all'ordine o al portatore, i vaglia postali.
Possiamo
distinguere i documenti di credito monetari da quelli non monetari.
Appartengono alla prima categoria le carte di credito, carte di prelievo,
biglietti della lotteria (con vincite in denaro), carte ricaricabili,
polizze di assicurazione, vaglia postali, certificati di deposito
(nominativi), libretti di deposito (nominativi). Appartengono alla seconda
categoria i biglietti di viaggio, di cinema, di teatro, biglietti della
lotteria (con vincite in beni o servizi), scontrini di deposito di
bagagli, buoni pasto, buoni sconto.
Risulta
evidente per quanto detto che i documenti di credito, mancando di
titolarità, sono decisamente meno garantiti dal legislatore rispetto ai
titoli di credito. Essendo inoltre i documenti di credito monetari
solitamente non fruttuosi (4), essi sono solitamente coerenti con la
presenza di una vera misura del valore, ossia di una vera Moneta come
descritta nel nostro materiale.
Note:
(1)
in essi l'acquisto del diritto è non letterale e derivativo (anziché
autonomo).
(2)
le carte di prelievo sono quelle che solitamente chiamiamo carte bancomat.
Vengono anche chiamate carte di debito, termine a nostro avviso fuorviante
dato che pur sempre rappresentano uno strumento monetario, che permette
cioè il prelievo di un credito esistente da qualche parte. Si differenziano
dalle carte di credito per il fatto che quest'ultime hanno anche una
funzione strettamente creditizia: permettono cioè di creare un debito nei
confronti dell'emittente di tale carta.
(3)
da non confondere naturalmente con gli scontrini fiscali, i quali insieme a
fatture e ricevute fiscali sono dei documenti probatori del pagamento di un
bene o servizio, a puro fine fiscale. E non rappresentano quindi un diritto
alla prestazione di un credito monetario (a differenza dei titoli di credito
monetari e dei documenti di credito monetari).
(4)
la logica comune o buon senso richiede che solo il proprietario di qualcosa
goda degli eventuali frutti di tale oggetto di proprietà. Secondo tale
logica, un titolo monetario può essere fruttuoso in quanto gode di
titolarità del diritto monetario sottostante e può quindi godere di un
profitto o interesse derivante dal diritto di cui è titolare. Un documento
di credito, mancando di titolarità (proprietà), può godere solo del
diritto in esso incorporato e non dei suoi frutti.
11/10/2005
|
Per ordinare i tuoi libri preferiti fai clic qui
|

Signoraggio.info

|